Basi legali e raccomandazioni

In Svizzera alcune basi legali e degli strumenti strategici raccomandano l’uso delle sementi regionali.

La diffusione dell’uso delle sementi regionali in Svizzera è già richiesta dalla legislazione e da raccomandazioni nazionali e internazionali: Legge sulla protezione della natura (LPN), legge per la protezione dell’ambiente (LPAmb), Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (OPD), Convenzione sulla diversità biologica (CBD), Direttive europee 2010/2016 (2010/60/UE).

Inoltre, altri strumenti strategici (politici) prendono in considerazione la richiesta di utilizzare sementi regionali: Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), obiettivi ambientali per l’agricoltura (OEA: in francese o tedesco). La commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche, oggi integrata in Info Flora, ha pubblicato nel 2009 le raccomandazioni per la produzione e l'uso delle piante selvatiche (in francese). Queste raccomandazioni non sono vincolanti. 

Gli aspetti principali che giustificano l’uso delle sementi regionali, con i relativi riferimenti normativi, sono descritti qui inseguito [1].

1. La diversità biologica deve essere conservata in tutti i suoi aspetti (ambienti, specie e geni).

Secondo la LPN (art. 1 c. d, art.18 c. 1) e la CBD (art 8 c. d), la diversità biologica, compresa quella genetica (nel senso dell’art. 2 della CBD) deve essere conservata. Seconda la OEA (obiettivi 1 e 2), l’agricoltura deve assicurare la conservazione delle specie e degli ecotipi indigeni.

I metodi d’inerbimento diretto rispettano la nozione di ecotipo e sono dunque misure appropriate secondo l’art, 18 c.1 della LPN e art. 8 c. d della CBD per il mantenimento in situ della diversità genetica. Utilizzando i metodi d’inerbimento diretto per la risemina delle superfici di promozione della biodiversità (SPB), si applicano i primi due obiettivi della OEA e si soddisfano anche gli obiettivi 1 e 4 della SBS.

2. Gli ecosistemi perturbati o a rischio d’estinzione devono essere protetti, spostati o restaurati.

Secondo l’art. 18 1ter della LPN e l’art. 8 c. f della CBD, i biotopi degni di protezione che sono a rischio di scomparsa o degradati devono essere restaurati nella misura del possibile, o come ultima opzione spostati. I prati ricchi di specie fanno parte degli ambienti degni di protezione. Nel corso dell’ultimo secolo, più del 90% di questi prati è scomparso. Delle azioni di ripristino si avverano necessarie. Gli inerbimenti diretti rappresentano la tecnica di rivalorizzazione più rispettosa delle diversità locali perché rispettano le condizioni citate al punto 1.

3. Senza autorizzazione non si possono introdurre specie e varietà non indigene.

L’art. 23 della LPN sancisce che specie, sottospecie e varietà di provenienza straniera rispetto al Paese o ad una regione, non possono essere introdotte senza un permesso del Consiglio federale. Le miscele commerciali sono generalmente composte di specie indigene, di conseguenza se contengono degli ecotipi non regionali, non rispettano le condizioni appena citate sopra. L’inerbimento diretto invece, grazie al trasporto di materiale in una regione ristretta, utilizza ecotipi locali. L’art. 58 c.8 dell’OPD esplicita che quando si semina per una superficie di promozione della biodiversità (SPB), bisogna preferire la tecnica del fieno da semente o la mietitrebbiatura del prato piuttosto che utilizzare le miscele foraggere standard.

L’uso di sementi nel rispetto delle regioni biogeografiche è raccomandato a livello svizzero dalla CPS (2009) e a livello europeo dalle Direttive europee 2010-2060.

4. L’introduzione di specie che potrebbero nuocere alle biodiversità devono essere evitate a tuti i costi.

Secondo l’art. 8h della CBD è vietato introdurre specie non di provenienza regionale. Chi utilizza questi organismi, deve garantire che non rechino minaccia all’uomo e all’ambiente (vedi l’art. 29° c1.b della LPAmb).

L’introduzione di specie a crescita rapida e ecotipi non indigeni portano a una falsificazione o una sostituzione della flora locale. I metodi d’inerbimento diretto non hanno questo problema perché si usano solo specie e ecotipi indigeni che assicurano il mantenimento delle diversità della flora locale.


[1] L’organisation des argumentations se base sur le manuel „Leitfaden für naturgemässe Begrünungen in der Schweiz“, Bosshard et al, Ökologie und Landschaft Ö+L GmbH, 2013.